Istruzione parentale e domiciliare

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La Costituzione italiana, stabilisce all’art. 34 che “la scuola è aperta a
tutti”, riconosce l’istruzione come un diritto di tutti i cittadini e impegna la
Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando
di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3).
La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 evidenzia l’urgenza e l’esigenza di
assicurare, ad alunni e studenti affetti da gravi patologie , l’erogazione di servizi
scolastici alternativi che permettano agli stessi di non interrompere il proprio
corso di studi e/o di riorientamento.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, da tempo, mette
a disposizione due tipologie di servizi scolastici:
• la scuola in ospedale (SIO);
• l’istruzione domiciliare (ID).